Titolo V
Art. 34
Informazioni al Centro di coordinamento
In vigore dal 12 apr 2014
1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all', il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni:
a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.
2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-34