Titolo IV

Art. 32

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

In vigore dal 12 apr 2014
1. Nell'attuazione del presente decreto legislativo le competenti autorità nazionali collaborano tra loro, con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché con quelle della stessa Unione europea, per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni del presente decreto. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica. 2. La cooperazione comprende, altresì, il diritto di accesso ai documenti e alle pertinenti informazioni, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali applicate nello Stato membro dell'Unione europea in cui opera l'autorità cui si chiede la cooperazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-32

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Art. 32 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). — Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni | Portale Normativo