Titolo IV

Art. 30

Rappresentante autorizzato

In vigore dal 26 mag 2019
1. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, in deroga quanto disposto all', comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. 2. Il produttore di cui all', comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve designare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-30

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Art. 30 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). — Rappresentante autorizzato | Portale Normativo