Titolo I
Art. 7
Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
In vigore dal 12 apr 2014
1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-7