Titolo I

Art. 6

Criteri di priorità nella gestione dei RAEE

In vigore dal 12 apr 2014
1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. 2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). — Criteri di priorità nella gestione dei RAEE | Portale Normativo