Art. 2
Modifiche alla parte II, titolo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 9 apr 2014
1. All' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.»;
b) al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;»;
c) al comma 2-quater, lettera d), il numero 1), è sostituito dal seguente:
«1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;».
2. All' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
b) al comma 4 le parole: «o delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav o delle Sicaf»;
c) al comma 5 le parole: «o le Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, le Sicav o le Sicaf».
3. All', comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf».
4. All', comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di società di gestione UE e di GEFIA UE».
5. All', comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «e Sicaf».
6. All' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «delle Sicav» sono aggiunte le seguenti: «e delle Sicaf»;
b) al comma 2 dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le seguenti: «e le Sicaf».
7. All', comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «Sicav» sono inserite le seguenti: «o Sicaf».
8. All', comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, in una Sicav o in una Sicaf».
9. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «ed alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «e nelle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle Sicav e nelle Sicaf».
10. All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall', comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall', comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall', comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44#art-2