Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 9 apr 2014
1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «di Sicav» sono inserite le seguenti: «, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia». 2. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «di società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»; b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea»; c) al comma 3-ter le parole: «società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia,»; e le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea». 3. All'articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia)»; b) al comma 1, primo periodo, le parole: «degli Oicr comunitari ed extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE»; c) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «un Oicr comunitario armonizzato» sono sostituite dalle seguenti: «un OICVM UE, un FIA UE e non UE»; e le parole: «disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dell'Unione europea». 4. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo alinea, le parole: «e delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»; b) al comma 2 dopo le parole: «imprese di investimento extracomunitarie» sono inserite le seguenti: «e di GEFIA non UE autorizzati in Italia»; c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia»; d) al comma 4 le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav e alle Sicaf». 5. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «e delle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, delle Sicav e delle Sicaf»; b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «e alle Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Sicav, alle Sicaf»; c) al comma 4 le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicaf»; d) al comma 6 dopo le parole: «una Sicav» sono inserite le seguenti: «o una Sicaf». 6. L'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 58 (Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri). - 1. Quando a una impresa di investimento comunitaria, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. 2. Alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.». 7. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di società di gestione armonizzate» sono sostituite dalle seguenti: «di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia». 8. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato)»; b) al comma 1, primo periodo, le parole: «o di una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav o di una Sicaf»; c) al comma 3 le parole: «o di una Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, di una Sicav, o di una Sicaf»; d) al comma 4, primo periodo, le parole: «e Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, Sicav e Sicaf»; e) al comma 5 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. — Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 | Portale Normativo