Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252
In vigore dal 9 apr 2014
1. All' del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Depositario»;
b) al comma 1 le parole: «una banca distinta» sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto distinto»; e le parole:«di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:«di cui all'articolo 47»;
c) al comma 2 le parole:«La banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti:«Il depositario»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44#art-8