Art. 13

Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri

In vigore dal 1 gen 2027
1. All', comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole: «, nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari,» sono soppresse. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;44#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. — Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri | Portale Normativo