Capo II
Art. 14
Misure di sicurezza
In vigore dal 22 mar 2014
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 2, nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza adottate in conformità agli articoli 31-36 e all'allegato B del Codice, la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati effettuate in applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-14