Capo II
Art. 11
Informazione dell'interessato
In vigore dal 22 mar 2014
1. Oltre a quanto previsto all', commi 1 e 2, l'interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l'autorità che l'ha effettuata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto di contatto dello Stato membro dell'infrazione ha chiesto di non informare l'interessato in conformità alla legislazione di tale Stato.
3. La Motorizzazione può chiedere al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione di non informare l'interessato della comunicazione dei dati in conformità alla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-11