Capo II

Art. 13

Comunicazione a soggetti privati

In vigore dal 22 mar 2014
1. I dati ricevuti possono essere comunicati dalla Motorizzazione e dagli organi accertatori a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Comunicazione a soggetti privati | Portale Normativo