Capo I

Art. 6

Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

In vigore dal 22 mar 2014
Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 1. La competenza ad avviare i procedimenti che conseguono alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all' è degli organi di polizia di cui all' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Al momento dell'avvio dei procedimenti di cui al comma 1, gli organi di polizia informano, in conformità alle vigenti disposizioni, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti individuata quale autore dall'infrazione commessa. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate per iscritto e contengono altresì l'indicazione degli effetti giuridici scaturenti dalle infrazioni di cui all', a norma delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. La lettera d'informazione, redatta secondo il modello riportato in allegato II, è indirizzata al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti individuata come autore dell'infrazione ed include ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all', il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il riferimento all'articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oggetto della violazione, la relativa sanzione, nonché, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. 5. La lettera d'informazione è redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, se il documento stesso è disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-6

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