Capo I
Art. 5
Accesso alle informazioni
In vigore dal 22 mar 2014
1. Al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - Allegato 1, Parte II, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalità telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-5