Art. 14 · Misure di sicurezza
Capo II

Art. 14

14 / 18

Misure di sicurezza

In vigore dal 22 mar 2014
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 2, nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza adottate in conformità agli articoli 31-36 e all'allegato B del Codice, la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati effettuate in applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37#art-14