Art. 8
Riscontro
In vigore dal 1 apr 2014
1. Quando l'autorità competente fornisce le informazioni a norma degli del presente decreto, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l'autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.
2. L'autorità competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all' del presente decreto, in conformità alle modalità pratiche convenute bilateralmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-8