Art. 11
Modifiche normative
In vigore dal 1 apr 2014
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e sul patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali»;
b) all'articolo 31-bis, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.»;
c) all'articolo 31-bis, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.»;
d) all'articolo 31-bis, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall' della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.»;
e) all'articolo 60-bis, primo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell' della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell' della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell' della direttiva 77/799/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell' della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
g) all'articolo 60-bis, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.».
2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-11