Art. 12

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 apr 2014
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo