Art. 6
Scambio spontaneo di informazioni
In vigore dal 1 apr 2014
1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell', comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all', comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all' della direttiva 2011/16/UE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-6