Art. 6

Scambio spontaneo di informazioni

In vigore dal 1 apr 2014
1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell', comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all', comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all' della direttiva 2011/16/UE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;29#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. — Scambio spontaneo di informazioni | Portale Normativo