Art. 9

Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante {Misure contro la tratta degli esseri umani}

In vigore dal 28 mar 2014
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta degli esseri umani» 1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. — Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante {Misure contro la tratta degli esseri umani} | Portale Normativo