Art. 7

Coordinatore nazionale anti-tratta

In vigore dal 16 lug 2026
1. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, è l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta e come tale: a) svolge compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno e coordina gli interventi delle amministrazioni, gli enti e le organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della tratta degli esseri umani nonché nella protezione e assistenza delle vittime; b) valuta le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere, coordinando la raccolta di dati statistici effettuata con il supporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con il servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento di cui al comma 4; c) presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b). 2. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento di cui al comma 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta, composto dai rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia, degli enti, associazioni e organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza e protezione delle vittime di tratta e grave fruttamento. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità, sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta di cui al comma 2. Ai componenti della Cabina di regia e del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. È istituito presso il Dipartimento di cui al comma 1 un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero nazionale gratuito di pubblica utilità e agli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue, volto ad assicurare un servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di persone e sfruttamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-7

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