Art. 7
Meccanismo equivalente
In vigore dal 28 mar 2014
1. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, è l'organismo deputato a:
a) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno;
b) valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le organizzazioni della società civile attive nel settore;
c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b) del presente comma.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-7