Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 28 mar 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Mogherini, Ministro degli affari esteri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro dell'interno Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lorenzin, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. — Clausola di invarianza finanziaria | Portale Normativo