Art. 5
Obblighi di formazione
In vigore dal 16 lug 2026
1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani.
1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale e interno, volte a favorire l'acquisizione di competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno, nonché al perseguimento delle condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-5