Art. 5 · Obblighi di formazione

Art. 5

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Obblighi di formazione

In vigore dal 28 mar 2014
1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle Amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;24#art-5