Art. 8
Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
In vigore dal 5 dic 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. L'autorità competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformità della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131#art-8