Art. 5
Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento
In vigore dal 5 dic 2013
Violazioni riguardanti i dispositivi
di immobilizzazione e di stordimento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all' del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131#art-5