Art. 7

Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi

In vigore dal 5 dic 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni in violazione delle disposizioni di cui all' del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131#art-7

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