Art. 12

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale

In vigore dal 5 dic 2013
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale 1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131#art-12

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Art. 12 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. — Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale | Portale Normativo