Art. 12
12 / 15Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale
In vigore dal 5 dic 2013
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di spettanza statale
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131#art-12