Capo I

Art. 4

Organi

In vigore dal 7 ago 2012
1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato scientifico; d) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Il Presidente dell'Istituto è scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo, ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno. 4. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all', dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, gli organici del personale sulla base del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 5. Il Consiglio d'amministrazione è nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed è composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta, e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati: a) un esperto designato dal Ministro della salute; b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 6. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica dell'Istituto. 7. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati: a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto; b) due esperti designati dal Ministro della salute; c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico; f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri; g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall' del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 9. L'indennità del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall', comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-4

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Art. 4 Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. — Organi | Portale Normativo