Capo I

Art. 6

Incompatibilità

In vigore dal 7 ago 2012
1. Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di società, nè ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza. Il Direttore generale non può, altresì, svolgere attività libero professionale. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente l'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-6

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Art. 6 Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. — Incompatibilità | Portale Normativo