Capo I
Art. 2
Statuto
In vigore dal 7 ago 2012
1. L'Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui all' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dei principi contenuti nell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, nonché dell'autonomia di ricerca nel rispetto delle direttive del piano sanitario nazionale, sulla base del criterio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, nonché tra attività valutative e di controllo, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. In particolare, lo statuto:
a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto, tenuto conto del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le modalità di funzionamento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l'efficienza della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione di progetti;
b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi di cui all' e ne determina le modalità di funzionamento adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di vigilanza spettanti al medesimo;
c) determina le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in aree operative rispettando le norme istitutive e valorizzando l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate;
d) disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresì che entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione, secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.
3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito.
4. In sede di prima attuazione, lo statuto è deliberato, a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previo parere del Comitato scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal Consiglio di amministrazione di cui all', nominato nelle forme e nei modi di cui all', integrato, esclusivamente a tal fine, da quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro della salute, dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'Istituto ed al particolare compito conferito. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità.
5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede in via sostitutiva.
6. Lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-2