Capo II
Art. 12
Statuto e regolamento
In vigore dal 7 ago 2012
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all', il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali.
Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.
3. Restano salve le disposizioni di cui all', commi 3 e 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-12