Capo II
Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 7 ago 2012
1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l' della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l' del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all', commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. Il Comitato istituito, in attuazione dell', comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, è prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-15