Capo III
Art. 18
Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni
In vigore dal 7 ago 2012
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«
(Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.»;
b) all', comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta.»;
c) all', i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) dopo l'articolo 2-bis, è inserito il seguente:
Art. 2-ter
(Direttore generale)
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.
Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
2. La nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/07/2012, n. 176 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-18