Capo IV
Art. 22
Articolazione della LILT
In vigore dal 7 ago 2012
1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati.
2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.
3. La LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-22