Capo IV

Art. 22

Articolazione della LILT

In vigore dal 7 ago 2012
1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati. 2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore. 3. La LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;106#art-22

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Art. 22 Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. — Articolazione della LILT | Portale Normativo