Art. 8
Libera circolazione
In vigore dal 21 lug 2012
1. È consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi.
2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformità all', l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104#art-8