Art. 3
Obblighi e divieti in materia di informazione
In vigore dal 21 lug 2012
1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.
2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato.
3. La pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
5. È vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonché per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione è concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria più rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:
a) le modalità per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate;
b) il tipo di prove e le modalità di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati;
c) le modalità di revisione del protocollo quando è necessario procedere all'aggiornamento dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104#art-3