Art. 6
Responsabilità dei distributori
In vigore dal 21 lug 2012
1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa è redatta in lingua italiana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104#art-6