Art. 11

Supporto dell'ENEA all'attività di vigilanza

In vigore dal 21 lug 2012
1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalità, il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all' e si può avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attività di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. — Supporto dell'ENEA all'attività di vigilanza | Portale Normativo