Art. 14

Abrogazioni

In vigore dal 21 lug 2012
1. Sono o restano abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici; c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento; d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici; e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni: 1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998; 2) gli del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998; 3) il decreto del Ministro delle attività produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005; f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico; g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalità di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE. 2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;104#art-14

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Art. 14 Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. — Abrogazioni | Portale Normativo