Art. 8
Disponibilità dei dati
In vigore dal 21 feb 2012
1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all', comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dall', comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229#art-8