Art. 11
Funzionamento dei sistemi
In vigore dal 21 feb 2012
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato può prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229#art-11