Art. 11

Funzionamento dei sistemi

In vigore dal 21 feb 2012
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato può prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.
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Art. 11 Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. — Funzionamento dei sistemi | Portale Normativo