Art. 11 · Funzionamento dei sistemi

Art. 11

11 / 12

Funzionamento dei sistemi

In vigore dal 21 feb 2012
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato può prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229#art-11