Art. 12

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 feb 2012
1. All'attuazione degli interventi di cui agli del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo