Art. 5

Definizione set informativo

In vigore dal 21 feb 2012
1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all', che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. — Definizione set informativo | Portale Normativo