Titolo I
Art. 9
Norme di organizzazione
In vigore dal 15 gen 2012
1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del codice, si applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati dall'amministrazione della difesa.
2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all', lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con le modalità indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-9