Capo II
Art. 12
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
In vigore dal 15 gen 2012
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita, oltre che nei modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi:
a) descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;
b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento, con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione, di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto.
2. Con riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera a), del codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-12