Capo II

Art. 11

Requisiti di ordine generale

In vigore dal 15 gen 2012
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, nè ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, nè stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice. 2. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti agli della decisione quadro 2002/475/GAI. 3. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, è incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. 4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicità del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilità delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza. 5. Sono altresì esclusi i soggetti privi dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L'assenza di tale affidabilità viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-11

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Art. 11 Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. — Requisiti di ordine generale | Portale Normativo