Capo II
Art. 15
Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
In vigore dal 15 gen 2012
1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ammettono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione di cui agli è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, la citata qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-15